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Polizia Locale

Fermo amministrativo


Il fermo amministrativo di veicoli viene effettuato in caso di:
  • 1) ciclomotore o motociclo condotto da minore senza casco o trasporto di passeggero senza casco (art. 171 CdS);
  • 2) ciclomotore o motociclo condotto da minore che trasporta un altro passeggero (art. 170 CdS);
  • 3) circolazione con veicolo nonostante il ritiro o di un documento di circolazione relativo allo stesso o della patente di guida (art. 216 CdS);
  • 4) circolazione con veicolo senza aver conseguito un idoneo documento per la conduzione dello stesso (art. 116 CdS);
    - certificato di abilitazione professionale o dichiarazione sostitutiva in caso in caso di guida di veicolo o in servizio di piazza o noleggio con conducente;
    - circolazione con veicolo senza aver conseguito la relativa patente di guida o senza patente in quanto revocata;
  • 5) minore non munito di patente alla guida di ciclomotori senza avere conseguito certifica d'idoneità alla guida (in vigore dal 1/7/2004);
  • 6) esercitazione di guida senza istruttore al fianco (art. 122 CdS);
  • 7) veicolo circolante per il quale non è mai stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione (art. 95 CdS);
  • 8) guida di veicoli a motore senza i requisiti psico - fisici o di età; incauto affidamento di veicoli (art. 115 CdS);
  • 9) circolazione con motore sprovvisto di targa o non propria (art. 97 comma 8/9).
Se il conducente è minorenne:
  • 1. il genitore o chi esercita la patria potestà deve recarsi, a partire dal giorno successivo al fermo del ciclomotore/motociclo presso l'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP per farsi notificare gli atti (verbale d' accertata violazione e verbale di fermo);
  • 2. contemporaneamente dovrà compilare richiesta d'affidamento in custodia del veicolo il quale è ricoverato presso la depositeria autorizzata. L'affidamento in custodia può essere richiesto anche dal titolare del "targhino". L'assunzione della custodia consente di prelevare il ciclomotore per ricoverarlo in area privata non soggetta a pubblico passaggio (garage, cortile ecc);
  • 3. una volta ottenuto il nulla osta per il ritiro, recarsi alla depositeria per il pagamento delle spese di trasporto e custodia e ritirare il ciclomotore**; Il documento di circolazione ("librettino"/carta di circolazione) sarà trattenuto presso l'Ufficio V.A. ed URP e la restituzione avverrà dopo il periodo di fermo indicato sul verbale o alla presentazione della targa in caso di circolazione senza la medesima;
  • 4. una volta scaduto il periodo di fermo, il genitore ovvero l'intestatario del targhino si dovrà recare all'ufficio suddetto per la restituzione del "librettino"/carta di circolazione. Da questo momento il veicolo potrà nuovamente circolare.
Se il conducente è maggiorenne
  • 1. il documento di circolazione ("librettino" per i ciclomotori o carta di circolazione per gli altri veicoli) viene trattenuto dall'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP, mentre il veicolo viene affidato al trasgressore/proprietario **;
  • 2. il documento di circolazione ("librettino"/carta di circolazione) sarà trattenuto presso l'Ufficio V.A. ed URP e la restituzione avverrà dopo il periodo di fermo indicato sul verbale o alla presentazione della targa nel caso di circolazione senza la medesima;
  • 3. una volta scaduto il periodo di fermo, il trasgressore/proprietario si dovrà recare all'ufficio suddetto per la restituzione del documento di circolazione. Da questo momento il veicolo potrà nuovamente circolare.
É consentito ricorrere al Prefetto contro il solo fermo con esclusione della sanzione principale.

**Attenzione!
Il veicolo non può circolare sulla strada in quanto sottoposto a fermo amministrativo.
Per trasportarlo dalla depositeria al luogo di ricovero occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • - L. n. 689/1981 "Depenalizzazione e Modifiche al Sistema Penale"
  • - D.P.R. n. 571/1982 "Norme di attuazione della L.689/1981"
  • - D. L.vo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada (artt. 97, 170, 171, 193, 213, 214)
  • - D. L.vo n. 507/1999 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della'art. 1 della L. n. 205/99
  • - L. n. 214/2003 Modifiche ed integrazioni CdS.

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