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Autenticazione di firma

Le leggi n.127/97 e 191/98 hanno eliminato l'autenticazione delle firme nelle istanze alla Pubblica Amministrazione. Anche le dichiarazioni e gli allegati alle istanze non devono essere autenticate: basta che siano sottoscritte davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione, o, se inviate per posta, fax, o presentate da altre persona, siano corredate della fotocopia di un documento valido.
Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dello Sportelo Unico per il cittadino (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi all'ufficio con un documento d'identità e il testo della dichiarazione.

Costo


- Euro 0,26 per diritti di segreteria se l'autentica è in carta semplice;
- Euro 0,52 per diritti di segreteria e una marca da Euro 16,00 se in bollo.

Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.
Al fine di agevolare l'assolvimento dell' imposta di bollo, presso lo Sportello Unico per il Cittadino è impiegato il bollo virtuale; pertanto il cittadino potrà pagare l'importo dovuto direttamente all'ufficio senza doversi recare preventivamente presso le tabaccherie o rivenditori autorizzati per l'acquisto della marca.

Tempi di svolgimento della pratica


Rilascio immediato.

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