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Viviamo immersi in un mondo di campi elettromagnetici. Qualsiasi conduttore elettrico, qualsiasi apparecchio elettrico, genera un campo elettromagnetico. Dai cavi dell'impianto elettrico domestico, al frigorifero, dalla televisione al telefono cellulare, dall'asciugacapelli, allo spazzolino elettrico.
Ogni corpo con temperatura diversa dallo zero assoluto (-273° C), quindi anche il corpo umano e la terra, irradiano campi elettromagnetici con frequenze diverse, contribuendo al fondo elettromagnetico naturale, che esiste quindi anche senza l'intervento dell'uomo e che ha permesso nel corso dell'evoluzione lo sviluppo degli organismi viventi (si pensi alla luce, ai raggi ultravioletti e ai raggi infrarossi).
Al naturale livello di fondo si sono aggiunti, al passo con l'evoluzione della tecnologia, i campi elettromagnetici generati dalle sorgenti legate alle attività dell'uomo. Ripercorrendo il cammino di tale evoluzione alcuni esempi sono il telegrafo senza fili e più recentemente, la telefonia cellulare.
CAMPO ELETTRICO
In fisica si dice che una regione di spazio è sede di un campo elettrico, o in maniera più sbrigativa, che è un campo elettrico, quando prendendo un corpo elettricamente carico e ponendolo in un punto qualsiasi di questa regione di spazio si osserva che esso è soggetto a forze di origine elettrica. L'unità di misura del campo elettrico è il Volt/metro.
CAMPO MAGNETICO
Il campo magnetico è diverso dal campo elettrico. Esso è generato da cariche elettriche in movimento ed esercita la sua forza su qualsiasi altra carica elettrica in movimento. Nel caso di un magnete permanente (una calamita, l'ago di una bussola) le cariche in movimento sono dovute al moto degli elettroni. L'unità di misura del campo magnetico è l'Ampere/metro.
CAMPO ELETTROMAGNETICO
Il campo elettromagnetico è un'entità fisica che rende conto delle interazioni tra cariche elettriche. Un campo elettromagnetico si caratterizza attraverso la definizione di un campo elettrico (E) e di un campo magnetico (H). Il campo elettrico e quello magnetico sono defi-niti in ogni punto dello spazio. Tra il campo elettrico ed il campo magnetico esiste una simmetria molto profonda. La variazione di uno di essi genera l'altro. In realtà il campo elettrico ed il campo magnetico sono aspetti diversi di un'unica entità, il campo elettromagnetico.
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
I campi elettromagnetici (CEM) si propagano come onde che si differenziano sulla base della frequenza espressa in Hertz(Hz: numero di oscillazioni che l'onda compie in un secondo; 1 Hz = 1 oscillazione al secondo). Un'onda elettromagnetica è una particolare modalità con cui si manifesta un campo elettromagnetico, dove campo elettrico e campo magnetico sono collegati tra di loro.
Un'onda elettromagnetica è una forma di propagazione dell'energia nello spazio, molto più familiare di quanto si possa pensare: basta considerare che la vita sulla terra si avvale anche dell'energia trasportata dalla radiazione proveniente dal sole, cioè la radiazione lu-minosa (luce). La luce quindi è una particolare forma di onda elettromagnetica.
Invece di indicare separatamente le ampiezze dei due campi (elettrico espresso in Volt/metro e magnetico espresso in Ampere/metro) si può utilizzare un'unica grandezza complessiva che è la densità di potenza (misurata W/m2) cioè la potenza trasportata dall'onda per unità di superficie.
La frequenza è correlata alla lunghezza d'onda, cioè alla distanza che intercorre tra le due "creste" di un'onda.
Esse sono funzione della velocità con la quale le onde elettromagnetiche si propagano, pari a 300 mila Km. al secondo: il prodotto tra la frequenza e la lunghezza d'onda è sempre uguale alla velocità di propagazione. Più alta è la frequenza, più piccola sarà la lunghezza d'onda e viceversa.
Le onde elettromagnetiche, in base alla frequenza e all'energia, possono originare radiazioni ionizzanti (per es. i raggi x ) e radiazioni non ionizzanti (NIR) che si distinguono in base alla loro capacità o meno di ionizzare la materia, vale a dire di creare nuovi atomi rompendo i legami che tengono unite le molecole nella cellula.
KHz: mille Hz
MHz: milione di Hz
GHz: miliardo di Hz
THz: mille miliardi di Hz
PHz: milione di miliardi di Hz
Effetti biologici delle onde elettromagnetiche
Nel parlare degli effetti che le onde elettromagnetiche producono sugli esseri viventi è opportuno fare operare una distinzione tra onde elettromagnetiche a frequenza ed energia enormemente elevata e onde elettromagnetiche a minor frequenza ed energia.
Le prime sono dette ionizzanti perché, come già accennato, la loro energia è sufficiente a determinare modificazioni irreversibili dello stato della materia che incontrano lungo il loro cammino. Si tratta di una parte dei raggi ultravioletti, dei raggi X e dei raggi Gamma. Sono le cosiddette radiazioni ionizzanti, suscettibili di provocare, a dosi significative, modificazioni nella struttura del DNA cellulare.
Le seconde sono quelle non ionizzanti che non producono modificazioni della materia. Queste vanno dalle cosidette onde ELF ( extremly low frequency) a bassissima frequenza, fino alla luce visibile, passando per le onde a radiofrequenza.
In tale ambito vanno ancora nettamente separati gli effetti biologici prodotti dai campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e quelli a radiofrequenza e microonde. E' necessario poi an-cora distinguere tra effetti biologici acuti causati ad esposizioni a breve termine ed effetti a lungo termine.
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Le sorgenti tipiche dell'inquinamento alle basse frequenze sono gli elettrodotti (sistema di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz). Gli effetti biologici acuti (o a breve termine) dei campi elettrici e magnetici sono dovuti alle correnti elettriche indotte nei tessuti biologici. L'esposizione ai campi magnetici ed elettrici generati dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz provoca, all'interno del corpo umano, correnti elettriche indotte i cui valori dipendono dall'intensità dei campi. Il valore massimo di esposizione attualmente è fissato dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 23/4/92 che prevede:
. 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
. 10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
Il decreto stabilisce anche la distanza minima dagli insediamenti abitativi o ridenziali, in funzione delle potenzialità degli elettrodotti:
linee a 132 KV: 10 metri
linee a 220 KV: 18 metri
linee a 380 KV: 28 metri
Per quanto riguarda gli effetti a breve termine dell'esposizione a campi ELF, fino a 50 Hz, l'esperienza di oltre un secolo di impiego dell'energia elettrica non ha mostrato evidenza di effetti particolarmente significativi per la salute dell'uomo, legati all'esposizione ai campi presenti nei normali ambienti di vita.
I dati scientifici di cui siamo oggi in possesso portano quindi ad escludere danni apprezzabili alla salute, come effetto immediato all'esposizione ai campi elettrici e magnetici fino a 50 Hz, quelli cioè riscontrabili nei normali ambienti di lavoro e di vita.
Per quello che riguarda invece gli effetti a lungo termine, le indagini epidemiologiche hanno rilevato una plausibile connessione tra esposizione cronica a bassa intensità del campo magnetico e incidenza di alcune forme di leucemia infantile. I rilevamenti indicano un incremento del "rischio relativo" a partire dal valore di esposizione di 0,2 microtesla*.
* microtesla unità di misura adottata per le basse frequenza espresse, in genere in termini di induzione magnetica.
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All'interno dello spettro dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 30 KHz a 3 Ghz) sono comprese le frequenze tipiche della telefonia cellulare. L'Italia detiene il primato europeo per il numero di possessori di telefoni cellulari (40 milioni) con un tasso di crescita costante. I telefoni cellulari attualmente sul mercato operano a frequenze comprese tra 800 e 1800 MHz ed emettono potenze massime comprese tra 0,2 e 0,6 Watt che diminuiscono molto rapida-mente con la distanza del dispositivo.
Da un recente documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) emerge che "l'evidenza scientifica attuale indica che l'esposizione ai campi a RF, quali quelli emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base, non inducono o favoriscono il cancro".
Allo stato attuale, per quanto riguarda le conseguenze a breve termine derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, le ricerche scientifiche censite dall'OMS riferiscono essenzialmente effetti di natura termica. Le onde elettromagnetiche ad alta frequenza vengono, infatti, in gran parte assorbite dai tessuti biologici. Penetrando all'interno del corpo esse perdono progressivamente energia, la quale viene depositata nei tessuti sotto forma di calore. Questo aumento della temperatura è contrastato dai normali meccanismi di termoregolazione e, in particolare, dalla vasodilatazione che favorisce lo smaltimento per via convettiva del calore. Questo processo non è tuttavia efficace negli organi scarsamente vascolarizzati come l'occhio e l'apparato riproduttore maschile.
Per quel che concerne le conseguenze a lungo termine, derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sono tutt’ora in corso innumerevoli studi per stabilire se possano essere evidenziati effetti di tipo tumorale. Queste ricerche vengono condotte al fine di verificare se gli effetti che alcuni studi hanno suggerito per l'esposizione a campi a bassa frequenza, possano essere estesi anche per l’esposizione a campi a frequenza molto più elevata. In realtà, i campi a bassa frequenza e quelli ad alta frequenza interagiscono con i tessuti biologici in maniera del tutto diversa, al punto che, ai fini degli effetti che possono produrre, devono essere considerati come due agenti fisici del tutto distinti. Le preoccupazioni manifestate a proposito dell'esposizione cronica a campi elettromagnetici a radiofrequenza non trovano ancora, allo stato attuale, piena conferma nei dati scientifici.
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Creato per affrontare le problematiche ambientali, fu introdotto per la prima volta dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ed è stato poi inserito nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Anche se viene menzionato esplicitamente solo nel settore dell'ambiente, il suo campo di applicazione è molto più vasto. Esso comprende, infatti, quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e la salute umana, animale o vegetale, possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto.
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Contro gli effetti dei campi elettromagnetici, a livello internazionale, così come in Italia, sono state emanate norme di tutela indirizzate alla massima prudenza.
Il documento più importante è la recente Raccomandazione emanata dal Consiglio dell'Unione Europea. Essa fonda le sue conclusioni sulla totalità dei lavori di ricerca censiti e raccolti dall'OMS, in base ai quali la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radia-zioni non Ionizzanti ha anche individuato dei limiti di esposizione ai campi e i relativi tassi di assorbimento specifico ammessi.
Per quel che concerne le frequenze tipiche della telefonia cellulare, 900 e 1800 MHz, i valori limiti i esposizione sono, per l'intensità del campo elettrico, rispettivamente di 41,25V/m e 58,3 V/m.
La normativa italiana, indirizzata alla massima tutela della salute pubblica, impone invece limiti enormemente più bassi. Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 recante il "Regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", sono stati fissati i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e di quelli radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
Tale Decreto ha stabilito infatti che il limite di esposizione, per tutti i campi elettro-magnetici compresi nella suddetta frequenza, sia di 20 V/m. Un limite molto caute-lativo che in sostanza vale di fatto soltanto per gli ambienti esterni. Infatti nel caso che le persone siano esposte per più di 4 ore al giorno, ovvero in tutte le condizioni: luoghi di lavoro, abitazioni, scuole, ospedali, il limite è stato portato a soli 6 V/m. Un valore che, per quel che concerne la densità di potenza dell'onda piana, è inferiore tra 45 e 90 volte a quello stabilito in sede europea.
Legge 22 febbraio 2001, n. 36:
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Nell'affrontare l'argomento della nuova legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico va premesso che le poche norme nazionali esistenti sui limiti da considerarsi ammissibili, accompagnate dalla proliferazione di leggi regionali e normative locali, comprese evidentemente le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, assunte per motivi di tutela della salute pubblica, non potevano reggere ed esaurire il profondo bisogno di definizione di principi e regole in questa particolare materia, dove rimangono ancora aperti numerosi interrogativi sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, interrogativi che si sono tradotti sul piano politico e giuridico in un diffuso allarme sociale e in un altrettanto diffuso contenzioso tra cittadini e gestori di impianti, tra questi e le pubbliche amministrazioni e persino tra i diversi livelli delle istituzioni dello Stato.
La legge quadro 36/2001 è intervenuta nel pieno sviluppo dei nuovi sistemi di telefonia cellulare in continua evoluzione e in quadro già ricco di impianti di emittenza radiotelevisiva e trasmissione dell'energia elettrica (elettrodotti).
I suoi primi significati sono indubbiamente quelli del riconoscimento del problema, la definizione di una soglia di tutela della salute come diritto soggettivo primario, l'applicazione, oltre quella soglia, del principio di precauzione in termini molto espliciti e più rigorosi di quelli adottati dagli altri paesi industrializzati.
La Legge 36/2001 si articola attribuendo specifiche competenze a Stato, Regioni, Province, Comuni.
Spettano allo Stato le funzioni preminenti:
DEFINIZIONE DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE che corrispondono ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, da non superare in nessuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a della L. 36/01 (assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione).
DEFINIZIONE DEI VALORI DI ATTENZIONE che corrispondono ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a della L. 36/01.
OBIETTIVI DI QUALITA' cioè criteri localizzativi, standard urbanistici utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
INDIVIDUAZIONE DELLE TECNICHE DI MISURAZIONE e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA PREVISIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI
Tutte queste funzioni dovranno venire esercitate attraverso l'emanazione di due DPCM, che nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro (cioè entro il 19/6/2001). Ad oggi però nessun decreto attuativo (oltre ai due sopracitati ne sono previsti altri 4) è ancora stato emesso.
Altre funzioni attribuite allo stato sono:
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA da attuarsi con l'intervento del Ministero della Sanità che dovrà promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale per approfondire i ri-schi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
ISTITUZIONE DEL CATASTO NAZIONALE delle sorgenti fisse e mobili generanti campi elettromagnetici. Detto Organismo dovrà essere costituito con apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01. ACCORDI DI PROGRAMMA con i gestori di elettrodotti e impianti per emittenza televisiva e telefonia mobile al fine di promuovere tecnologie e tecniche degli impianti che riducano le emissioni nell'ambiente e salvaguardino il paesaggio.
DEFINIZIONE DEI TRACCIATI DEGLI ELETTRODOTTI con tensione superiore a 150 kV (quelli con tensione inferiore a 150 kV saranno definiti dalle Regioni)
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI ELABORAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO, da attuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01, con apposito DPCM.
ADOZIONE DI MISURE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E ALLA LOCALIZZAZIONE DEI TRACCIATI relativamente a elettrodotti e impianti di telefonia mobile, da attuare attraverso apposito regolamento da emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01, con apposito D.P.R.
ADOZIONE DI CRITERI PER L'INFORMAZIONE CHE I FABBRICANTI DI APPARECCHI GENERANTI CAMPI ELETTROMAGNETICI DEVONO FORNIRE AGLI UTENTI. Questo andrà realizzato mediante apposite etichettature o schede informative. Per la definizione dei suddetti criteri dovrà essere emanato apposito D.M., entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01.
Lo Stato eserciterà inoltre alcune delle funzioni di sua competenza attraverso il Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, il quale svolgerà le seguenti attività:
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA con i gestori di elettrodotti, di impianti di emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile al fine di promuovere tecnologie e tecniche degli impianti che riducano le emissioni nell'ambiente e salvaguardino il paesaggio
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA con Imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, che producono campi elettromagnetici
PROPOSTA DI ACCORDI DI PROGRAMMA da presentare al Ministro dell'Ambiente per promuovere intese con gestori di servizio di trasporto pubblico che producono campi elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni
FUNZIONI DI MONITORAGGIO
Nell'ambito della Legge 36/2001 spettano alle Regioni:
ADOZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 36/2001, allo scopo di adeguare entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità che verranno stabiliti.
INDIVIDUAZIONE DEI SITI di trasmissione, quelli degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per la radiodiffusione.
DEFINIZIONE DEI TRACCIATI DEGLI ELETTRODOTTI con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo le relative fasce di rispetto.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI all'installazione degli impianti sopradescritti.
REALIZZAZIONE DI UN CATASTO REGIONALE che opererà coordinandosi con quello nazionale.
INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
CONCORRERE ALL'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE relativamente agli effetti sulla salute.
Spettano ancora alle Province ed ai Comuni:
Nell'ambito delle materie di cui ai punti precedenti, le Regioni dovranno altresì definire le com-petenze che spettano alle Province ed ai Comuni.
Alle Province ed ai Comuni spettano comunque le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 36/01.
Nell'esercizio di questa specifica funzione le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono delle Agenzie regionali per l'ambiente.
Ai Comuni è inoltre riconosciuta la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento e urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione.
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Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 2, lettera a) D.P.C.M.
Oggetto: Dovrà determinare, con riferimento alla popolazione:
- I limiti di esposizione
- I valori di attenzione
- Gli obiettivi di qualità
- Le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
- I parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti
Dovrà, inoltre, indicare le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, commi 1 e 2.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti:
- Il Comitato
- Le Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 2, lettera b) D.P.C.M.
Oggetto: dovrà determinare, con riferimento ai lavoratori ed alle lavoratrici:
- I limiti di esposizione
- I valori di attenzione
- Gli obiettivi di qualità
- Le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
- I parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti
Dovrà disciplinare il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
Dovrà inoltre indicare le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative dall'art. 15, commi 1 e 2.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti:
- Il Comitato
- Le Commisioni parlamentari previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro
Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 4 D.P.C.M.
Oggetto: Dovrà determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Mini-stri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentiti:
- Il Comitato
- La Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 5, comma 1 D.P.R.
Oggetto: Il Regolamento dovrà adottare le misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione.
Dovrà indicare le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici.
Potrà adottare le ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali. Dovrà adottare le misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui sopra e in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
Dovrà definire la nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.
Autorità competente: Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. Dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento:Art. 7 D.M.
Oggetto: Costituisce il Catasto Nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. C).
Autorità competente: Ministro dell'Ambiente, sentiti il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 12 D.M.
Oggetto: Dovrà stabilire le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichet-tature o schede informative. Dovrà individuare le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi sia emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o per i quali queste emissioni siano da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
Autorità competente: Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenendo conto degli orientamenti e degli atti dell' unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
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La Regione Piemonte, con propria legge 23 gennaio 989, n. 6:
"Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni", prima dunque dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 381/98, aveva già inteso dare regolamentazione alla materia.
La Legge prevede che l'installazione o la modifica di impianti per radiotelecomunicazioni è subordinata al rilascio ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previo rilascio da parte del Comune di autorizzazione o concessione edilizia.
La Legge stabilisce inoltre che i criteri di tutela sanitaria ed ambientale da osservare per il rilascio dell'autorizzazione vengano fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
Con Deliberazione G.R. del 11/4/1989, n. 173-27990 è stato approvato il regolamento di attuazione della Legge regionale 6/89. Questo stabilisce che i soggetti gestori di impianti di radiotelecomunicazione, per ottenere l'autorizzazione prescritta, devono presentare domanda direttamente al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato l'impianto, allegando alla domanda stessa:
- dichiarazione attestante la potenza media fornita al sistema irradiante
- parere sanitario dell'ARPA di Ivrea
Il Comune provvederà poi a rilasciare concessione o autorizzazione edilizia, di cui alla L.R. 56/76, e ad inoltrare tutta la documentazione alla Regione per il rilascio dell'autorizzazione prescritta.
Detta Delibera regionale prevede una diversa procedura autorizzativa per gli impianti la cui potenza fornita al sistema irradiante sia superiore o inferiore a 50 Watt. In particolare per gli impianti inferiori a 50 Watt non viene richiesto il parere sanitario all'ARPA, e quindi gli stessi non vengono assoggettati al rilascio di autorizzazione in quanto, con tale potenza, generalmente, non vengono superati i limiti massimi stabiliti dalla Legge regionale.
Con l'introduzione del già citato Decreto Ministeriale n. 381 del 10/9/98, che introduce nuovi limiti cautelativi in corrispondenza di edifici adibiti a presenze non inferiori a 4 ore al giorno, si evidenzia il fatto che tali limiti possano essere superati anche da impianti la cui potenza è inferiore a 50 Watt
Per effetto di tale cambiamento, tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza media fornita al sistema irradiante, devono seguire l'iter procedurale indicato dalla legge Regionale, e quindi essere autorizzati, al fine di garantire la rispondenza alla nuova normativa tecnica di riferimento (D.M. 391/98).
Con successivo Decreto del Presidente della G.R. 14 aprile 2000, n. 1/R Regolamento regionale recante "Nuovi criteri di tutele sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradio-comunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6" è stato stabilito che i gestori di apparati per teleradiocomunicazioni, funzionanti nelle gamme di frequenza da 10 KHz a 300 GHz devono, ai fini sanitari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della L.R. 6/89, presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato l'impianto. L'ARPA invierà il parere sanitario al Sindaco.
Non necessitano di detto parere e quindi di autorizzazione regionale gli impianti la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore o uguale a 5 Watt.
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L’Amministrazione comunale di Orbassano, al fine di garantire una idonea localizzazione sul territorio comunale delle antenne per telefonia cellulare, compatibile con l’esigenza della massima protezione della cittadinanza dagli effetti delle rediazioni elettromagnetiche, con atto del Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione al "PROTOCOLLO DI INTESA PER REGOLAMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIRETTI ALLA DIFFUSIONE DEL SEGNALE RADIO PER LA TELEFONIA CELLULARE" al quale partecipano oltre al Comune anche la Provincia di Torino, l’ARPA Piemonte e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare.
Detto Protocollo prevede la definizione di un PIANO DI LOCALIZZAZIONE COMUNALE delle antenne che si articolerà in quattro fasi:
- FASE 1: fase di competenza comunale in cui viene elaborato il P.M1.C., ossia un atto contenente l’analisi delle finalità e motivazioni strategiche del piano e l’illustrazione del medesimo in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e provinciale) di riferimento. In tale fase vengono individuate le aree preferenziali, i siti di proprietà comunale, le aree vincolate e le aree di attenzione. Viene inoltre redatta una carta rappresentativa del piano delimitata dai confini comunali definita Carta di macrolocalizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile. Tale carta, su cui sono riportate, con diversi tematismi, le quattro categorie di aree individuate precedentemente, costituisce la base per individuare i siti potenziali e per definire le modalità di realizzazione degli stessi.
- FASE 2: fase di competenza comunale che consiste in un atto puramente amministrativo di approvazione tramite delibera di consiglio del P.M1.C.
- FASE 3: fase di competenza dei gestori, denominata fase di microlocalizzazione, che consiste nella comunicazione al Comune delle aree di ricerca, dei siti acquisiti (puntuali) e dell’interesse nei confronti d’immobili di proprietà comunale. La carta tematica, elaborata ed approvata nelle precedenti fasi, fornisce ai gestori tutti gli elementi necessari per uno "screening" preliminare dei siti potenziali. Conclude questa fase la valutazione da parte del Comune delle proposte di microlocalizzazione presentate dai singoli gestori.
- FASE 4: chiude l’iter tecnico-amministrativo della localizzazione dei singoli impianti e garantisce entro tempi definiti dal protocollo d’intesa l’esame delle richieste di licenze edilizie presentate dei gestori. Questa fase si svolge a partire dal momento in cui vengono individuati con precisione i siti per il quali il Comune ha espresso parere favorevole durante la Fase 3. E’ dunque in questa fase che vengono presentate dai gestori le richieste di autorizzazione che tengono conto delle indicazioni emerse nella fase precedente. L’insieme di tali autorizzazioni contribuisce a definire il P.L.C. che quindi è uno strumento di sintesi della situazione esistente sulla base del quale si fonda anche la programmazione degli anni successivi.
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Elettromagnetismo
Viviamo immersi in un mondo di campi elettromagnetici. Qualsiasi conduttore elettrico, qualsiasi apparecchio elettrico, genera un campo elettromagnetico. Dai cavi dell'impianto elettrico domestico, al frigorifero, dalla televisione al telefono cellulare, dall'asciugacapelli, allo spazzolino elettrico.
Ogni corpo con temperatura diversa dallo zero assoluto (-273° C), quindi anche il corpo umano e la terra, irradiano campi elettromagnetici con frequenze diverse, contribuendo al fondo elettromagnetico naturale, che esiste quindi anche senza l'intervento dell'uomo e che ha permesso nel corso dell'evoluzione lo sviluppo degli organismi viventi (si pensi alla luce, ai raggi ultravioletti e ai raggi infrarossi).
Al naturale livello di fondo si sono aggiunti, al passo con l'evoluzione della tecnologia, i campi elettromagnetici generati dalle sorgenti legate alle attività dell'uomo. Ripercorrendo il cammino di tale evoluzione alcuni esempi sono il telegrafo senza fili e più recentemente, la telefonia cellulare.
CAMPO ELETTRICO
In fisica si dice che una regione di spazio è sede di un campo elettrico, o in maniera più sbrigativa, che è un campo elettrico, quando prendendo un corpo elettricamente carico e ponendolo in un punto qualsiasi di questa regione di spazio si osserva che esso è soggetto a forze di origine elettrica. L'unità di misura del campo elettrico è il Volt/metro.
CAMPO MAGNETICO
Il campo magnetico è diverso dal campo elettrico. Esso è generato da cariche elettriche in movimento ed esercita la sua forza su qualsiasi altra carica elettrica in movimento. Nel caso di un magnete permanente (una calamita, l'ago di una bussola) le cariche in movimento sono dovute al moto degli elettroni. L'unità di misura del campo magnetico è l'Ampere/metro.
CAMPO ELETTROMAGNETICO
Il campo elettromagnetico è un'entità fisica che rende conto delle interazioni tra cariche elettriche. Un campo elettromagnetico si caratterizza attraverso la definizione di un campo elettrico (E) e di un campo magnetico (H). Il campo elettrico e quello magnetico sono defi-niti in ogni punto dello spazio. Tra il campo elettrico ed il campo magnetico esiste una simmetria molto profonda. La variazione di uno di essi genera l'altro. In realtà il campo elettrico ed il campo magnetico sono aspetti diversi di un'unica entità, il campo elettromagnetico.
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
I campi elettromagnetici (CEM) si propagano come onde che si differenziano sulla base della frequenza espressa in Hertz(Hz: numero di oscillazioni che l'onda compie in un secondo; 1 Hz = 1 oscillazione al secondo). Un'onda elettromagnetica è una particolare modalità con cui si manifesta un campo elettromagnetico, dove campo elettrico e campo magnetico sono collegati tra di loro.
Un'onda elettromagnetica è una forma di propagazione dell'energia nello spazio, molto più familiare di quanto si possa pensare: basta considerare che la vita sulla terra si avvale anche dell'energia trasportata dalla radiazione proveniente dal sole, cioè la radiazione lu-minosa (luce). La luce quindi è una particolare forma di onda elettromagnetica.
Invece di indicare separatamente le ampiezze dei due campi (elettrico espresso in Volt/metro e magnetico espresso in Ampere/metro) si può utilizzare un'unica grandezza complessiva che è la densità di potenza (misurata W/m2) cioè la potenza trasportata dall'onda per unità di superficie.
La frequenza è correlata alla lunghezza d'onda, cioè alla distanza che intercorre tra le due "creste" di un'onda.
Esse sono funzione della velocità con la quale le onde elettromagnetiche si propagano, pari a 300 mila Km. al secondo: il prodotto tra la frequenza e la lunghezza d'onda è sempre uguale alla velocità di propagazione. Più alta è la frequenza, più piccola sarà la lunghezza d'onda e viceversa.
Le onde elettromagnetiche, in base alla frequenza e all'energia, possono originare radiazioni ionizzanti (per es. i raggi x ) e radiazioni non ionizzanti (NIR) che si distinguono in base alla loro capacità o meno di ionizzare la materia, vale a dire di creare nuovi atomi rompendo i legami che tengono unite le molecole nella cellula.
MHz: milione di Hz
GHz: miliardo di Hz
THz: mille miliardi di Hz
PHz: milione di miliardi di Hz
Effetti biologici delle onde elettromagnetiche
Nel parlare degli effetti che le onde elettromagnetiche producono sugli esseri viventi è opportuno fare operare una distinzione tra onde elettromagnetiche a frequenza ed energia enormemente elevata e onde elettromagnetiche a minor frequenza ed energia.
Le prime sono dette ionizzanti perché, come già accennato, la loro energia è sufficiente a determinare modificazioni irreversibili dello stato della materia che incontrano lungo il loro cammino. Si tratta di una parte dei raggi ultravioletti, dei raggi X e dei raggi Gamma. Sono le cosiddette radiazioni ionizzanti, suscettibili di provocare, a dosi significative, modificazioni nella struttura del DNA cellulare.
Le seconde sono quelle non ionizzanti che non producono modificazioni della materia. Queste vanno dalle cosidette onde ELF ( extremly low frequency) a bassissima frequenza, fino alla luce visibile, passando per le onde a radiofrequenza.
In tale ambito vanno ancora nettamente separati gli effetti biologici prodotti dai campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e quelli a radiofrequenza e microonde. E' necessario poi an-cora distinguere tra effetti biologici acuti causati ad esposizioni a breve termine ed effetti a lungo termine.
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Effetti dei campi elettromagnetici a bassa frequenza
Le sorgenti tipiche dell'inquinamento alle basse frequenze sono gli elettrodotti (sistema di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica a 50 Hz). Gli effetti biologici acuti (o a breve termine) dei campi elettrici e magnetici sono dovuti alle correnti elettriche indotte nei tessuti biologici. L'esposizione ai campi magnetici ed elettrici generati dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz provoca, all'interno del corpo umano, correnti elettriche indotte i cui valori dipendono dall'intensità dei campi. Il valore massimo di esposizione attualmente è fissato dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 23/4/92 che prevede:
. 5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
. 10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.
Il decreto stabilisce anche la distanza minima dagli insediamenti abitativi o ridenziali, in funzione delle potenzialità degli elettrodotti:
linee a 132 KV: 10 metri
linee a 220 KV: 18 metri
linee a 380 KV: 28 metri
Per quanto riguarda gli effetti a breve termine dell'esposizione a campi ELF, fino a 50 Hz, l'esperienza di oltre un secolo di impiego dell'energia elettrica non ha mostrato evidenza di effetti particolarmente significativi per la salute dell'uomo, legati all'esposizione ai campi presenti nei normali ambienti di vita.
I dati scientifici di cui siamo oggi in possesso portano quindi ad escludere danni apprezzabili alla salute, come effetto immediato all'esposizione ai campi elettrici e magnetici fino a 50 Hz, quelli cioè riscontrabili nei normali ambienti di lavoro e di vita.
Per quello che riguarda invece gli effetti a lungo termine, le indagini epidemiologiche hanno rilevato una plausibile connessione tra esposizione cronica a bassa intensità del campo magnetico e incidenza di alcune forme di leucemia infantile. I rilevamenti indicano un incremento del "rischio relativo" a partire dal valore di esposizione di 0,2 microtesla*.
* microtesla unità di misura adottata per le basse frequenza espresse, in genere in termini di induzione magnetica.
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Effetti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza
All'interno dello spettro dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 30 KHz a 3 Ghz) sono comprese le frequenze tipiche della telefonia cellulare. L'Italia detiene il primato europeo per il numero di possessori di telefoni cellulari (40 milioni) con un tasso di crescita costante. I telefoni cellulari attualmente sul mercato operano a frequenze comprese tra 800 e 1800 MHz ed emettono potenze massime comprese tra 0,2 e 0,6 Watt che diminuiscono molto rapida-mente con la distanza del dispositivo.
Da un recente documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) emerge che "l'evidenza scientifica attuale indica che l'esposizione ai campi a RF, quali quelli emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base, non inducono o favoriscono il cancro".
Allo stato attuale, per quanto riguarda le conseguenze a breve termine derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, le ricerche scientifiche censite dall'OMS riferiscono essenzialmente effetti di natura termica. Le onde elettromagnetiche ad alta frequenza vengono, infatti, in gran parte assorbite dai tessuti biologici. Penetrando all'interno del corpo esse perdono progressivamente energia, la quale viene depositata nei tessuti sotto forma di calore. Questo aumento della temperatura è contrastato dai normali meccanismi di termoregolazione e, in particolare, dalla vasodilatazione che favorisce lo smaltimento per via convettiva del calore. Questo processo non è tuttavia efficace negli organi scarsamente vascolarizzati come l'occhio e l'apparato riproduttore maschile.
Per quel che concerne le conseguenze a lungo termine, derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sono tutt’ora in corso innumerevoli studi per stabilire se possano essere evidenziati effetti di tipo tumorale. Queste ricerche vengono condotte al fine di verificare se gli effetti che alcuni studi hanno suggerito per l'esposizione a campi a bassa frequenza, possano essere estesi anche per l’esposizione a campi a frequenza molto più elevata. In realtà, i campi a bassa frequenza e quelli ad alta frequenza interagiscono con i tessuti biologici in maniera del tutto diversa, al punto che, ai fini degli effetti che possono produrre, devono essere considerati come due agenti fisici del tutto distinti. Le preoccupazioni manifestate a proposito dell'esposizione cronica a campi elettromagnetici a radiofrequenza non trovano ancora, allo stato attuale, piena conferma nei dati scientifici.
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Il principio di precauzione
Creato per affrontare le problematiche ambientali, fu introdotto per la prima volta dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ed è stato poi inserito nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Anche se viene menzionato esplicitamente solo nel settore dell'ambiente, il suo campo di applicazione è molto più vasto. Esso comprende, infatti, quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e la salute umana, animale o vegetale, possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto.
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La normativa di tutela
Contro gli effetti dei campi elettromagnetici, a livello internazionale, così come in Italia, sono state emanate norme di tutela indirizzate alla massima prudenza.
Il documento più importante è la recente Raccomandazione emanata dal Consiglio dell'Unione Europea. Essa fonda le sue conclusioni sulla totalità dei lavori di ricerca censiti e raccolti dall'OMS, in base ai quali la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radia-zioni non Ionizzanti ha anche individuato dei limiti di esposizione ai campi e i relativi tassi di assorbimento specifico ammessi.
Per quel che concerne le frequenze tipiche della telefonia cellulare, 900 e 1800 MHz, i valori limiti i esposizione sono, per l'intensità del campo elettrico, rispettivamente di 41,25V/m e 58,3 V/m.
La normativa italiana, indirizzata alla massima tutela della salute pubblica, impone invece limiti enormemente più bassi. Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 recante il "Regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", sono stati fissati i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e di quelli radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
Tale Decreto ha stabilito infatti che il limite di esposizione, per tutti i campi elettro-magnetici compresi nella suddetta frequenza, sia di 20 V/m. Un limite molto caute-lativo che in sostanza vale di fatto soltanto per gli ambienti esterni. Infatti nel caso che le persone siano esposte per più di 4 ore al giorno, ovvero in tutte le condizioni: luoghi di lavoro, abitazioni, scuole, ospedali, il limite è stato portato a soli 6 V/m. Un valore che, per quel che concerne la densità di potenza dell'onda piana, è inferiore tra 45 e 90 volte a quello stabilito in sede europea.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Nell'affrontare l'argomento della nuova legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico va premesso che le poche norme nazionali esistenti sui limiti da considerarsi ammissibili, accompagnate dalla proliferazione di leggi regionali e normative locali, comprese evidentemente le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, assunte per motivi di tutela della salute pubblica, non potevano reggere ed esaurire il profondo bisogno di definizione di principi e regole in questa particolare materia, dove rimangono ancora aperti numerosi interrogativi sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, interrogativi che si sono tradotti sul piano politico e giuridico in un diffuso allarme sociale e in un altrettanto diffuso contenzioso tra cittadini e gestori di impianti, tra questi e le pubbliche amministrazioni e persino tra i diversi livelli delle istituzioni dello Stato.
La legge quadro 36/2001 è intervenuta nel pieno sviluppo dei nuovi sistemi di telefonia cellulare in continua evoluzione e in quadro già ricco di impianti di emittenza radiotelevisiva e trasmissione dell'energia elettrica (elettrodotti).
I suoi primi significati sono indubbiamente quelli del riconoscimento del problema, la definizione di una soglia di tutela della salute come diritto soggettivo primario, l'applicazione, oltre quella soglia, del principio di precauzione in termini molto espliciti e più rigorosi di quelli adottati dagli altri paesi industrializzati.
La Legge 36/2001 si articola attribuendo specifiche competenze a Stato, Regioni, Province, Comuni.
Spettano allo Stato le funzioni preminenti:
DEFINIZIONE DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE che corrispondono ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, da non superare in nessuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a della L. 36/01 (assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione).
DEFINIZIONE DEI VALORI DI ATTENZIONE che corrispondono ai valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a della L. 36/01.
OBIETTIVI DI QUALITA' cioè criteri localizzativi, standard urbanistici utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
INDIVIDUAZIONE DELLE TECNICHE DI MISURAZIONE e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA PREVISIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI
Tutte queste funzioni dovranno venire esercitate attraverso l'emanazione di due DPCM, che nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro (cioè entro il 19/6/2001). Ad oggi però nessun decreto attuativo (oltre ai due sopracitati ne sono previsti altri 4) è ancora stato emesso.
Altre funzioni attribuite allo stato sono:
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA da attuarsi con l'intervento del Ministero della Sanità che dovrà promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale per approfondire i ri-schi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici.
ISTITUZIONE DEL CATASTO NAZIONALE delle sorgenti fisse e mobili generanti campi elettromagnetici. Detto Organismo dovrà essere costituito con apposito Decreto del Ministro dell'Ambiente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01. ACCORDI DI PROGRAMMA con i gestori di elettrodotti e impianti per emittenza televisiva e telefonia mobile al fine di promuovere tecnologie e tecniche degli impianti che riducano le emissioni nell'ambiente e salvaguardino il paesaggio.
DEFINIZIONE DEI TRACCIATI DEGLI ELETTRODOTTI con tensione superiore a 150 kV (quelli con tensione inferiore a 150 kV saranno definiti dalle Regioni)
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI ELABORAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO, da attuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01, con apposito DPCM.
ADOZIONE DI MISURE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E ALLA LOCALIZZAZIONE DEI TRACCIATI relativamente a elettrodotti e impianti di telefonia mobile, da attuare attraverso apposito regolamento da emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01, con apposito D.P.R.
ADOZIONE DI CRITERI PER L'INFORMAZIONE CHE I FABBRICANTI DI APPARECCHI GENERANTI CAMPI ELETTROMAGNETICI DEVONO FORNIRE AGLI UTENTI. Questo andrà realizzato mediante apposite etichettature o schede informative. Per la definizione dei suddetti criteri dovrà essere emanato apposito D.M., entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 36/01.
Lo Stato eserciterà inoltre alcune delle funzioni di sua competenza attraverso il Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, il quale svolgerà le seguenti attività:
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA
REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA con i gestori di elettrodotti, di impianti di emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile al fine di promuovere tecnologie e tecniche degli impianti che riducano le emissioni nell'ambiente e salvaguardino il paesaggio
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA con Imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, che producono campi elettromagnetici
PROPOSTA DI ACCORDI DI PROGRAMMA da presentare al Ministro dell'Ambiente per promuovere intese con gestori di servizio di trasporto pubblico che producono campi elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni
FUNZIONI DI MONITORAGGIO
Nell'ambito della Legge 36/2001 spettano alle Regioni:
ADOZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 36/2001, allo scopo di adeguare entro il termine di 24 mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità che verranno stabiliti.
INDIVIDUAZIONE DEI SITI di trasmissione, quelli degli impianti per la telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per la radiodiffusione.
DEFINIZIONE DEI TRACCIATI DEGLI ELETTRODOTTI con tensione non superiore a 150 kV, prevedendo le relative fasce di rispetto.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI all'installazione degli impianti sopradescritti.
REALIZZAZIONE DI UN CATASTO REGIONALE che opererà coordinandosi con quello nazionale.
INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
CONCORRERE ALL'APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE relativamente agli effetti sulla salute.
Spettano ancora alle Province ed ai Comuni:
Nell'ambito delle materie di cui ai punti precedenti, le Regioni dovranno altresì definire le com-petenze che spettano alle Province ed ai Comuni.
Alle Province ed ai Comuni spettano comunque le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 36/01.
Nell'esercizio di questa specifica funzione le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono delle Agenzie regionali per l'ambiente.
Ai Comuni è inoltre riconosciuta la facoltà di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento e urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione.
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Decreti attuativi previsti dalla legge 36/2001
Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 2, lettera a) D.P.C.M.
Oggetto: Dovrà determinare, con riferimento alla popolazione:
- I limiti di esposizione
- I valori di attenzione
- Gli obiettivi di qualità
- Le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
- I parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti
Dovrà, inoltre, indicare le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15, commi 1 e 2.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti:
- Il Comitato
- Le Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 2, lettera b) D.P.C.M.
Oggetto: dovrà determinare, con riferimento ai lavoratori ed alle lavoratrici:
- I limiti di esposizione
- I valori di attenzione
- Gli obiettivi di qualità
- Le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico
- I parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti
Dovrà disciplinare il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
Dovrà inoltre indicare le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative dall'art. 15, commi 1 e 2.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti:
- Il Comitato
- Le Commisioni parlamentari previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro
Articolo e provvedimento: Art. 4, comma 4 D.P.C.M.
Oggetto: Dovrà determinare i criteri di elaborazione dei piani di risanamento.
Autorità competente: Presidente del Consiglio dei Mini-stri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentiti:
- Il Comitato
- La Conferenza Unificata.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 5, comma 1 D.P.R.
Oggetto: Il Regolamento dovrà adottare le misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti ed alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione.
Dovrà indicare le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici.
Potrà adottare le ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali. Dovrà adottare le misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui sopra e in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
Dovrà definire la nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV.
Autorità competente: Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. Dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento:Art. 7 D.M.
Oggetto: Costituisce il Catasto Nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. C).
Autorità competente: Ministro dell'Ambiente, sentiti il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
Articolo e provvedimento: Art. 12 D.M.
Oggetto: Dovrà stabilire le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichet-tature o schede informative. Dovrà individuare le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi sia emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o per i quali queste emissioni siano da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
Autorità competente: Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenendo conto degli orientamenti e degli atti dell' unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti.
Termine entro il quale adottarlo: 120 gg. dalla data di entrata in vigore della legge quadro.
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Normativa regionale
La Regione Piemonte, con propria legge 23 gennaio 989, n. 6:
"Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni", prima dunque dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 381/98, aveva già inteso dare regolamentazione alla materia.
La Legge prevede che l'installazione o la modifica di impianti per radiotelecomunicazioni è subordinata al rilascio ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previo rilascio da parte del Comune di autorizzazione o concessione edilizia.
La Legge stabilisce inoltre che i criteri di tutela sanitaria ed ambientale da osservare per il rilascio dell'autorizzazione vengano fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
Con Deliberazione G.R. del 11/4/1989, n. 173-27990 è stato approvato il regolamento di attuazione della Legge regionale 6/89. Questo stabilisce che i soggetti gestori di impianti di radiotelecomunicazione, per ottenere l'autorizzazione prescritta, devono presentare domanda direttamente al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato l'impianto, allegando alla domanda stessa:
- dichiarazione attestante la potenza media fornita al sistema irradiante
- parere sanitario dell'ARPA di Ivrea
Il Comune provvederà poi a rilasciare concessione o autorizzazione edilizia, di cui alla L.R. 56/76, e ad inoltrare tutta la documentazione alla Regione per il rilascio dell'autorizzazione prescritta.
Detta Delibera regionale prevede una diversa procedura autorizzativa per gli impianti la cui potenza fornita al sistema irradiante sia superiore o inferiore a 50 Watt. In particolare per gli impianti inferiori a 50 Watt non viene richiesto il parere sanitario all'ARPA, e quindi gli stessi non vengono assoggettati al rilascio di autorizzazione in quanto, con tale potenza, generalmente, non vengono superati i limiti massimi stabiliti dalla Legge regionale.
Con l'introduzione del già citato Decreto Ministeriale n. 381 del 10/9/98, che introduce nuovi limiti cautelativi in corrispondenza di edifici adibiti a presenze non inferiori a 4 ore al giorno, si evidenzia il fatto che tali limiti possano essere superati anche da impianti la cui potenza è inferiore a 50 Watt
Per effetto di tale cambiamento, tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza media fornita al sistema irradiante, devono seguire l'iter procedurale indicato dalla legge Regionale, e quindi essere autorizzati, al fine di garantire la rispondenza alla nuova normativa tecnica di riferimento (D.M. 391/98).
Con successivo Decreto del Presidente della G.R. 14 aprile 2000, n. 1/R Regolamento regionale recante "Nuovi criteri di tutele sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradio-comunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6" è stato stabilito che i gestori di apparati per teleradiocomunicazioni, funzionanti nelle gamme di frequenza da 10 KHz a 300 GHz devono, ai fini sanitari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della L.R. 6/89, presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è o verrà installato l'impianto. L'ARPA invierà il parere sanitario al Sindaco.
Non necessitano di detto parere e quindi di autorizzazione regionale gli impianti la cui potenza media fornita al sistema irradiante sia inferiore o uguale a 5 Watt.
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Provvedimenti a livello comunale
L’Amministrazione comunale di Orbassano, al fine di garantire una idonea localizzazione sul territorio comunale delle antenne per telefonia cellulare, compatibile con l’esigenza della massima protezione della cittadinanza dagli effetti delle rediazioni elettromagnetiche, con atto del Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione al "PROTOCOLLO DI INTESA PER REGOLAMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIRETTI ALLA DIFFUSIONE DEL SEGNALE RADIO PER LA TELEFONIA CELLULARE" al quale partecipano oltre al Comune anche la Provincia di Torino, l’ARPA Piemonte e i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare.
Detto Protocollo prevede la definizione di un PIANO DI LOCALIZZAZIONE COMUNALE delle antenne che si articolerà in quattro fasi:
- FASE 1: fase di competenza comunale in cui viene elaborato il P.M1.C., ossia un atto contenente l’analisi delle finalità e motivazioni strategiche del piano e l’illustrazione del medesimo in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e provinciale) di riferimento. In tale fase vengono individuate le aree preferenziali, i siti di proprietà comunale, le aree vincolate e le aree di attenzione. Viene inoltre redatta una carta rappresentativa del piano delimitata dai confini comunali definita Carta di macrolocalizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile. Tale carta, su cui sono riportate, con diversi tematismi, le quattro categorie di aree individuate precedentemente, costituisce la base per individuare i siti potenziali e per definire le modalità di realizzazione degli stessi.
- FASE 2: fase di competenza comunale che consiste in un atto puramente amministrativo di approvazione tramite delibera di consiglio del P.M1.C.
- FASE 3: fase di competenza dei gestori, denominata fase di microlocalizzazione, che consiste nella comunicazione al Comune delle aree di ricerca, dei siti acquisiti (puntuali) e dell’interesse nei confronti d’immobili di proprietà comunale. La carta tematica, elaborata ed approvata nelle precedenti fasi, fornisce ai gestori tutti gli elementi necessari per uno "screening" preliminare dei siti potenziali. Conclude questa fase la valutazione da parte del Comune delle proposte di microlocalizzazione presentate dai singoli gestori.
- FASE 4: chiude l’iter tecnico-amministrativo della localizzazione dei singoli impianti e garantisce entro tempi definiti dal protocollo d’intesa l’esame delle richieste di licenze edilizie presentate dei gestori. Questa fase si svolge a partire dal momento in cui vengono individuati con precisione i siti per il quali il Comune ha espresso parere favorevole durante la Fase 3. E’ dunque in questa fase che vengono presentate dai gestori le richieste di autorizzazione che tengono conto delle indicazioni emerse nella fase precedente. L’insieme di tali autorizzazioni contribuisce a definire il P.L.C. che quindi è uno strumento di sintesi della situazione esistente sulla base del quale si fonda anche la programmazione degli anni successivi.
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