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Per poter essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all’estero da autorità estere, devono essere:
- legalizzati; la legalizzazione non è richiesta se il documento è rilasciato da un Paese con il quale vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione dalla legalizzazione;
- tradotti; la traduzione è necessaria se i documenti sono scritti in lingua straniera.
Documenti rilasciati all’estero: la firma deve essere legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare straniera in Italia.
Documenti rilasciati in Italia da autorità consolare straniera in Italia: la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.
Atti e documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (Antille Olandesi e Aruba) Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Se il documento è rilasciato da uno delle seguenti Nazioni, aderenti alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, a condizione che rechino la postilla consistente in un’apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciate:
Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermude, Botswana, Brunei, Caimane, Cipro, Dominica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant'Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe.
La postilla si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla Convenzione, mentre per i documenti rilasciati in Italia dall’Autorità Consolare degli stessi Paesi è necessaria la legalizzazione dal parte della Prefettura.
La Svezia rappresenta una eccezione: i documenti rilasciati in Svezia devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati in Italia dall’Autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
- competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero;
- traduttore ufficiale ai sensi dell’articolo 17 legge 15/68.
L’elenco dei traduttori ufficiali è depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
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Legalizzazione e traduzione degli atti e certificati originali redatti all'estero o da autorità estere
Descrizione
Per poter essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all’estero da autorità estere, devono essere:
- legalizzati; la legalizzazione non è richiesta se il documento è rilasciato da un Paese con il quale vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione dalla legalizzazione;
- tradotti; la traduzione è necessaria se i documenti sono scritti in lingua straniera.
Come si effettua la legalizzazione?
Documenti rilasciati all’estero: la firma deve essere legalizzata presso l’autorità diplomatico-consolare straniera in Italia.
Documenti rilasciati in Italia da autorità consolare straniera in Italia: la firma deve essere legalizzata dalla Prefettura che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento.
Casi di esenzione dalla legalizzazione
Atti e documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (Antille Olandesi e Aruba) Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Se il documento è rilasciato da uno delle seguenti Nazioni, aderenti alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, a condizione che rechino la postilla consistente in un’apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciate:
Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermude, Botswana, Brunei, Caimane, Cipro, Dominica, Falkland, Fiji, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Russia, Saint Christopher e Nevis, Saint Vincent, Salomone, Santa Lucia, Sant'Elena, Seichelles, Suriname, Swaziland, Tonga, Turche e Caiche, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Vergini, Zimbabwe.
La postilla si applica solo ai documenti prodotti all’estero nei paesi aderenti alla Convenzione, mentre per i documenti rilasciati in Italia dall’Autorità Consolare degli stessi Paesi è necessaria la legalizzazione dal parte della Prefettura.
La Svezia rappresenta una eccezione: i documenti rilasciati in Svezia devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati in Italia dall’Autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità
Come si effettua la traduzione?
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
- competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero;
- traduttore ufficiale ai sensi dell’articolo 17 legge 15/68.
L’elenco dei traduttori ufficiali è depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
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