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Il sequestro amministrativo di veicoli viene effettuato nel caso di:
- veicolo circolante privo di assicurazione (art. 193 CdS),
- circolazione con ciclomotore irregolare (art. 97 - comma 5, 6, 7 - CdS).
Nel caso di sequestro amministrativo
Al conducente del mezzo vengono contestati un verbale di violazione e un verbale di sequestro, con affidamento in custodia del veicolo ad una depositeria autorizzata (indicata nel verbale - art. 97 - ovvero con affidamento allo stesso - art. 193).
Il veicolo è sequestrato per assicurazione scaduta (art. 193 Codice della Strada).
...Qualora si volesse assicurare nuovamente il veicolo:
Il veicolo da demolire non può circolare sulla strada in quanto sprovvisto di assicurazione.
Per trasportarlo dal demolitore occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).
Il ciclomotore è sequestrato perchè irregolare (art. 97 Codice della Strada).
Il ciclomotore sequestrato, con apposito verbale di sequestro viene ricoverato presso la depositeria autorizzata, in attesa della perizia che sarà inviata dagli Uffici della Polizia Locale alla competente Prefettura. L'interessato può in ogni modo chiedere la restituzione del ciclomotore alla Prefettura, in tal caso occorre:
Il ciclomotore non può circolare sulla strada perché sottoposto a sequestro amministrativo.
Per trasportarlo dalla depositeria al luogo di ripristino del veicolo, occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Polizia Locale
Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo di veicoli viene effettuato nel caso di:
- veicolo circolante privo di assicurazione (art. 193 CdS),
- circolazione con ciclomotore irregolare (art. 97 - comma 5, 6, 7 - CdS).
Nel caso di sequestro amministrativo
Al conducente del mezzo vengono contestati un verbale di violazione e un verbale di sequestro, con affidamento in custodia del veicolo ad una depositeria autorizzata (indicata nel verbale - art. 97 - ovvero con affidamento allo stesso - art. 193).
Il veicolo è sequestrato per assicurazione scaduta (art. 193 Codice della Strada).
...Qualora si volesse assicurare nuovamente il veicolo:
- 1. Innanzi tutto, occorre recarsi presso la propria compagnia assicurativa e pagare il premio per almeno 6 mesi.
- 2. Successivamente, con il pagamento della polizza assicurativa, andare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP e pagare in contanti all'Ufficio Cassa, l'importo della sanzione riportato sul verbale.
- 3. Il pagamento può essere ridotto di 1/4 se l'assicurazione è riattivata entro 30 gg. dalla data di scadenza della vecchia assicurazione.
- 4. Pagato il verbale e presentata la nuova polizza con relativa quietanza, l'Ufficio Violazioni Amministrative ed Urp rilascerà il verbale di dissequestro col quale il veicolo potrà circolare nuovamente.
- 5. Nel caso in cui il veicolo sia custodito presso una depositeria bisognerà:
- ritirare il verbale di dissequestro presso gli uffici della Polizia Locale;
-recarsi in depositeria, consegnare il verbale di restituzione, pagare le spese di trasporto e custodia e rientrare in possesso del veicolo sequestrato.
- 1. Entro 30 gg dall'accertamento, il proprietario deve recarsi presso l'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP per:
a)compilare un modulo di Richiesta Demolizione del Veicolo;
b)depositare una cauzione (la cifra è pari alla sanzione del verbale).
L'Ufficio Violazioni Amministrative rilascerà l'"Autorizzazione alla demolizione". - 2. Successivamente, andando dal demolitore col proprio veicolo avendo al seguito l'"Autorizzazione alla demolizione", la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o foglio complementare, si procederà alla demolizione del mezzo.
- 3. Se il veicolo è custodito presso la depositeria autorizzata, prima del ritiro occorre presentare l'autorizzazione alla demolizione e pagare le spese di trasporto e custodia.
- 4. Una volta demolito il veicolo, portare presso l'Ufficio Violazioni Amministrative - URP, i documenti comprovanti l'avvenuta demolizione. Contestualmente, al trasgressore ovvero al proprietario o persona da lui delegata, saranno resi i 3/4 della cauzione depositata (punto 1 lettera b).
Il veicolo da demolire non può circolare sulla strada in quanto sprovvisto di assicurazione.
Per trasportarlo dal demolitore occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).
Il ciclomotore è sequestrato perchè irregolare (art. 97 Codice della Strada).
Il ciclomotore sequestrato, con apposito verbale di sequestro viene ricoverato presso la depositeria autorizzata, in attesa della perizia che sarà inviata dagli Uffici della Polizia Locale alla competente Prefettura. L'interessato può in ogni modo chiedere la restituzione del ciclomotore alla Prefettura, in tal caso occorre:
- 1. Recarsi in Prefettura con il verbale di sequestro ed il verbale di accertamento della violazione per presentare richiesta d'affidamento del ciclomotore allo scopo di ripristinare le condizioni originarie del medesimo.
- 2. Dopo avere ottenuto l'ordinanza Prefettizia di affidamento, andare all'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP con il documento in triplice copia per la predisposizione degli atti relativi al ritiro del ciclomotore alla depositeria.
- 3. Effettuare il pagamento del verbale come disposto dall'ordinanza prefettizia.
- 4. Recarsi presso la depositeria in cui è ricoverato il ciclomotore, con la necessaria documentazione rilasciata dall'Ufficio Violazioni Amministrative ed URP per pagare le spese di trasporto e custodia e ritirare il veicolo.
- 5. Ripristinare le condizioni originarie del veicolo, secondo le modalità indicate nell'ordinanza emessa dalla Prefettura.
Il ciclomotore non può circolare sulla strada perché sottoposto a sequestro amministrativo.
Per trasportarlo dalla depositeria al luogo di ripristino del veicolo, occorre utilizzare un mezzo idoneo al trasporto di altri veicoli (es. carro attrezzi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- - L. n. 689/1981 "Depenalizzazione e Modifiche al Sistema Penale"
- - D.P.R. n. 571/1982 "Norme di attuazione della L.689/1981"
- - D. L.vo n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada (artt. 97, 170, 171, 193, 213, 214)
- - D. L.vo n. 507/1999 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della'art. 1 della L. n. 205/99
- - L. n. 214/2003 Modifiche ed integrazioni CdS