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Polizia Locale

Violazioni al codice della strada in presenza del trasgressore


Il P.M. redige il verbale di contestazione. Esso contiene data, ora, e luogo dell’infrazione, le generalità del trasgressore, gli estremi della patente, i dati di identificazione del veicolo, legge, articolo e comma cui si riferisce l’infrazione, la motivazione, la sanzione principale ed accessoria (se prevista), le modalità di pagamento, l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso, le dichiarazioni del trasgressore, la firma del trasgressore (o l'espresso riferimento che si rifiuta di firmare) la firma dell'Agente accertatore.

Copia del verbale deve essere consegnata:
  • 1) al trasgressore (l'eventuale rifiuto del trasgressore di ricevere copia del verbale equivale ugualmente a consegna dello stesso);

  • 2) all'obbligato in solido (generalmente al proprietario) se presente;

  • 3) al Comando da cui dipende l'Agente accertatore.

Il trasgressore o il responsabile in solido (a cui sarà notificata copia del verbale se non presente) ha 60 giorni di tempo per il pagamento.


In assenza del trasgressore


In questo caso verrà redatto l'avviso di violazione. Copia dell'avviso viene lasciata sul veicolo ed ha solamente scopo informativo. Contro di esso non è possibile proporre ricorso, ma solamente contro il verbale di notificazione che dovrà pervenire all'interessato ed all'obbligato in solido entro 150 gg (o 360 per i residenti all'estero) dall'accertamento.É comunque possibile o pagare entro 10 gg dalla data del presente avviso o attendere il verbale di notificazione dal quale decorreranno i 60 gg per effettuare il pagamento (ovviamente, in quest'ultimo caso, maggiorato delle spese di procedimento).

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